Per il solo 2022, le imprese private possono erogare ai propri dipendenti, con esclusione dei collaboratori, buoni benzina per un valore di 200 euro. I buoni, corrisposti in virtù di quanto previsto dall’art. 2 del decreto Ucraina, non devono essere cumulati con il limite di esenzione previsto dal TUIR per beni e servizi fino a 258,23 euro annui. E’ importante che l’erogazione avvenga a parte e non sia previsto un cumulo tra le due agevolazioni, con l’utilizzo di un’unica voce paga.
Facciamo chiarezza:
- Il buono carburante va corrisposto unicamente ai lavoratori dipendenti, quindi no a collaboratori (es. co.co.co. o lavoratori autonomi occasionali) stagisti, e amministratori;
- I buoni carburante sono erogati dall’azienda su base volontaria, quindi sarà l’azienda a decidere se erogarli e sino a quale importo;
- Il tetto massimo è di 200 euro per lavoratore ma l’azienda può erogare anche un importo inferiore. Il valore erogato è netto per il lavoratore e quindi non verrà tassato, nel massimale dei 200 euro;
- L’erogazione dei buoni deve avvenire entro il 31 dicembre 2022. Non conta la data in cui questi buoni verranno “consumati” dal lavoratore ma la data in cui verranno messi a disposizione dal datore di lavoro.