Per il 2022, in deroga a quanto disposto dall’art. 51, comma 3, TUIR, è confermata la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente:
- del valore dei beni ceduti / servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
- delle somme erogate / rimborsate agli stessi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato / energia elettrica / gas naturale;
entro il limite complessivo di € 600.
Come evidenziato nella Relazione illustrativa al Decreto in esame
“la disposizione stabilisce per l’anno 2022 l’incremento a euro 600 euro del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR, includendo tra i c.d. fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”. |